La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (L. 21 febbraio 2025, n. 15, art. 3, comma 14-octies) stabilisce l’applicazione della misura del credito di imposta, di cui all’art. 13, comma 1 della L. 4 luglio 2024 n. 95, in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Il contributo viene concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2025 e si provvede agli oneri da questo derivanti mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.
Al successivo comma (14-nonies) si stabilisce che per poter fruire di tale misura agevolativa, operatori economici devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare elle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.
2) Modelli di comunicazione e ammontare massimo del credito d’imposta
1) Credito ZLS: Tabella riassuntiva delle prossime scadenze
Le scadenze da ricordare per il credito ZLS
1° gennaio 2025 – 15 novembre 2025 |
Periodo di realizzazione degli investimenti nella ZLS ai fini della fruibilità del credito di imposta |
22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 |
Comunicazione alle Entrate delle spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio 2020 e di quelle sostenibili (in previsione) fino al 15 novembre 2025 |
20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 |
Comunicazione specifica delle spese ammissibili dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Se la comunicazione completa non viene inviata si decade dal beneficio |
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2) Modelli di comunicazione e ammontare massimo del credito d’imposta
Inoltre, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, con provvedimento adottato al direttore dell’Agenzia delle entrate, saranno approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e saranno definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Ai fini del rispetto del limite di spesa per l’anno 2025, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione effettuata dagli operatori economici interessati moltiplicato per la percentuale che verrà successivamente stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.
In particolare, detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle citate comunicazioni
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa complessivo (80 milioni di euro per l’anno 2025), la percentuale è pari al 100 per cento.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 13bis del DL n. 60/2024 (convertito in L. n. 95/2024) è possibile l’istituzione delle ZLS anche nelle Regioni in transizione: per il ciclo 2021-2027, le Regioni italiane in transizione in cui è possibile istituire una ZLS sono soltanto Marche e Umbria.
L’Abruzzo fa parte nel gruppo delle Regioni in transizione ma il suo territorio rientra già nella ZES Unica Sud.
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