Disponibili i modelli di certificazioni ex ante ed ex post per i progetti Transizione 5.0


Istruzioni su compilazione F24, utilizzo del codice T6 e scadenze operative

Il 28 aprile 2025 il GSE ha reso disponibili i moduli aggiornati necessari per la presentazione delle certificazioni ex ante ed ex post, documentazione fondamentale nell’ambito della Transizione 5.0.

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Nello specifico si tratta:

  • Allegato VIII – Certificazione ex ante: il documento riguarda una certificazione ex ante in conformità al D.P.R. 445/2000 e agli articoli 359 e 481 del Codice Penale, che attesta l’investimento di un’impresa o di un soggetto certificato (ESCo, EGE, ingegnere o perito) per l’attuazione di progetti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, in particolare nel contesto del Piano Transizione 5.0. La certificazione include dettagli sull’impresa beneficiaria, il progetto di innovazione energetica, l’acquisizione di beni strumentali, e il risparmio energetico previsto. Sono inoltre specificate le modalità di calcolo dei risparmi, i beni utilizzati, e la documentazione che l’impresa dovrà conservare per eventuali controlli futuri.
  • Allegato X – Certificazione ex post: è richiesta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e degli articoli 359 e 481 del codice penale, finalizzata a certificare l’esecuzione di un progetto di innovazione che ha beneficiato di agevolazioni fiscali, come previsto dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, e dal D.M. “Transizione 5.0”. La certificazione è rilasciata dal soggetto abilitato (ESCo, EGE, ingegnere, perito) che ha verificato, attraverso una documentazione tecnica dettagliata e sopralluoghi, l’attuazione e l’efficacia dell’intervento, in relazione agli investimenti agevolabili. Il documento riporta i dati relativi al progetto di innovazione, tra cui i beni impiegati, i risparmi energetici ottenuti, e l’interconnessione tecnologica implementata, con un’attenzione particolare alla riduzione dei consumi energetici. Vengono anche riportati dettagli tecnici sull’impianto di autoproduzione, i consumi annui di energia e l’eventuale autoconsumo.

Disponibile dal 28 aprile anche il modello per l’Autocertificazione Moduli Fotovoltaici secondo le informazioni pubblicate sul Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA.

Codici tributo

Per la prima volta, gli investimenti realizzati nell’ambito del Piano Transizione 5.0 trovano spazio nel Modello Redditi Società di Capitali 2025.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è destinato alle imprese che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, realizzano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia, finalizzati a progetti di innovazione capaci di ridurre i consumi energetici.

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Gli importi relativi a questo incentivo devono essere indicati utilizzando il codice “T6”, mentre per la compensazione tramite modello F24 occorre inserire il codice tributo “7072“.

Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la sezione relativa ai crediti d’imposta nel modello dei redditi deve essere compilata prestando attenzione ai righi RU2, RU3, RU5 (colonna 3), RU6, RU8, RU9 (colonna 3), RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 occorre riportare l’ammontare del credito maturato, così come comunicato al beneficiario dal GSE, in conformità all’articolo 12, comma 7, del D.M. 24 luglio 2024, riferito al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

Il credito d’imposta può essere impiegato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e solo dopo che siano trascorsi cinque giorni dalla trasmissione, da parte del GSE, dell’elenco delle imprese beneficiarie all’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo del credito deve avvenire, interamente o in più quote, entro il 31 dicembre 2025, tramite la presentazione del modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, il pagamento sarà rifiutato.

Se entro il 31 dicembre 2025 il credito non viene completamente utilizzato, l’importo residuo potrà essere fruito in cinque quote annuali di pari valore. È importante ricordare che l’importo compensato non può mai superare il credito effettivamente riconosciuto dal GSE; in caso di superamento, il pagamento verrà automaticamente scartato.

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